Come esercitare il diritto d'autore
di Giuseppe Tortorici difficoltà: difficile letto: 202 volte
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Cercheremo di capire, in maniera molto semplice, cos'è il diritto d'autore e in che modo il creativo può tutelarsi dal pericolo che forse più di tutti lo terrorizza: il generalizzato copia e incolla, il vedere una sua realizzazione, o parte di essa, riproposta da qualche pigro collega.
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Il diritto d'autore.
Costituito dall'insieme di norme a tutela delle "opere dell'ingegno" a "carattere creativo". La
protezione riguarda indifferentemente opere architettoniche,
cinematografiche, delle arti figurative, letterarie, musicali,
scientifiche e teatrali (anche software, database, siti web). Il
diritto d'autore è riservato al creatore dell'opera, il quale
esercita su di essa un doppio diritto: morale e patrimoniale.
Così da un lato egli difende la paternità dell'opera e la sua
integrità, nonché la propria reputazione, infatti il diritto
morale può essere fatto valere sempre, anche dagli eredi dell'autore
in seguito alla sua morte. Il diritto patrimoniale garantisce,
invece, la possibilità di sfruttamento economico dell'opera (es.
pubblicazione di un libro da parte di una casa editrice, diffusione
via radio di una canzone, ecc.) , si tratta di diritti che possono
essere ceduti o venduti dall'autore, di norma con un contratto di
edizione che ne definisce ogni condizione. In genere, il diritto
di sfruttamento patrimoniale dell'opera si conclude al
settantesimo anno dalla morte dell'autore, al verificarsi della
quale, l' opera diviene di pubblico dominio.
2 L'importanza del deposito dell'opera. Per far valere il diritto d'autore è opportuno depositare e registrare l'opera presso il Registro Pubblico delle Opere Protette presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Tali azioni non sono obbligatorie per gli autori, ma permettono di provare, in caso di necessità, la paternità dell'opera realizzata. Il deposito deve avvenire entro 90 giorni da quando l'opera è stata resa pubblica o commercializzata, 60 giorni dalla "prima" invece per quanto riguarda invece il pubblico spettacolo. A formalizzare l'atto dev'essere l'autore a meno che non sia stato firmato un contratto di edizione, in tal caso il deposito sarà compito dell'editore. Il deposito può avvenire in due modi, il primo è quello di recarsi di persona presso il Servizio III – Diritto d'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E. - Ufficio alla Biblioteca Centrale Nazionale di Roma, con sede in Viale Castro Pretorio n. 105. In alternativa si può inviare la documentazione a mezzo posta, l'indirizzo è Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per le Biblioteche, Gli Istituti Culturali il Diritto d'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E. - Servizio III/Archivio – Via Dei Laterani, 28 – Palazzina E – 00184 Roma. In entrambi i casi bisogna depositare l'opera con due modelli redatti in duplice originale. I modelli sono in marca da bollo e cambiano a seconda che si tratti di opere a stampa, di pubblico spettacolo, modelli industriali o altro.
3 Registrazione e tutele del diritto d'autore. Con la registrazione si ha la certificazione, con trascrizione di un numero progressivo e data sull'opera depositata, sul registro e sui modelli precedentemente compilati dal richiedente. A questo punto il diritto d'autore si può far valere pienamente, esso prevede la rimozione di ciò che lede tale diritto, risarcimenti di eventuali danni subiti, come anche il sequestro dell'opera lesiva.
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